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Il CONTRIBUTO DI DISATTIVAZIONE DEI CONTRATTI TELEFONICI NON È MAI DOVUTO

Da diversi anni gli utenti di telefonia fissa e mobile si vedono sistematicamente derubati dalle società di telefonia di importi variabile dai € 65,00 agli € 80,00 per contributo di disattivazione. Questo costo non è stato previsto in sede di adesione contrattuale.

Infatti, la legge n. 40 /2007 statuisce che: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”. L’esercizio di tali facoltà è senza vincoli temporali, quindi esse possono essere esercitate in ogni momento: l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è dunque vincolante solo per l’operatore.

Occorre sottolineare che dalla semplice lettura del contratto l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell’esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l’utente non deve versare alcuna “penale” , richiesta di contributo di attivazione, di “costo per attività di cessazione servizio” comunque denominata a fronte del’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze,poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori.

A tal proposito l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM – ha precisato che i costi di disattivazione devono risultare correlati ai costi effettivi che l’operatore sostiene, mentre per le procedure riguardanti il trasferimento ad altro operatore, i suddetti costi non devono essere applicati.

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