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MULTE: NEOPATENTATI

Qualora ad un neopatentato, ovvero una persona che conduca un veicolo durante i primi 3 anni dal rilascio della patente, venga contestata una violazione del Codice della Strada che preveda una decurtazione dei punti, quest'ultima sanzione sarà raddoppiata. Una tale misura è illegittima e può essere impugnata dinanzi alle competenti autorità.

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SERVIZI: RIDUZIONE DELLE BOLLETTE DI FORNITURA DI ELETTRICITA', GAS ED ACQUA

E' diritto del cittadino che fruisce dell'erogazione di servizi fondamentali, come elettricità, gas ed acqua ricevere regolare fattura del relativo contatore. Qualora la compagnia erogatrice del servizio ometta di adempiere a tale obbligo, l'utente avrà diritto ad una riduzione dell'importo delle bollette, pari al 10% dell'importo stesso per ogni mancata lettura e fino a che tale dovere venga adempiuto.E' pertanto possibile chiedere il rimborso delle somme illegittimamente addebitate all'utente. 

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COMPAGNIE AEREE: INDENNIZZO E RISARCIMENTO PER LA RITARDATA CONSEGNA DEL BAGAGLIO

Qualora una compagnia aerea si renda responsabile della ritardata consegna del bagaglio ad un passeggero, questi potrà richiedere sia un indennizzo, sia il risarcimento dei danni, alla compagnia stessa, a seconda dell'entità del ritardo nella consegna e dei danni che questo comporti per il passeggero

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INTERNET: MISURARE LA PROPRIA ADSL

A partire dal mese di Ottobre 2010, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascerà, quale risultato del progetto "Misura Internet" un software idoneo a verificare in modo oggettivo le prestazioni delle connessioni ADSL, ovvero del servizio Internet basato sull'offerta delle compagnie di telefonia fissa (Telecom, Wind-infostrada, Vodafone, Fastweb, Teletu, Tiscali,...). Il software si chiamerà Nemesys e permetterà a qualunque utente, direttamente da casa, di misurare le reali prestazioni del servizio offerto dalla compagnia di cui è cliente ma, soprattutto, di rendersi conto degli eventuali scarti tra l'efficienza reale del servizio e quella promessa dalla compagnia al momento della sottoscrizione del contratto.

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INTERNET : TETTO MASSIMO PER I CONSUMI DELL'INTERNET MOBILE

Rilevata la frequenza con cui chi naviga in Internet fruendo di un servizio mobile (chiavette USB, cellulari...) si trova adover pagare bollette astronomiche ed inaspettate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di correre ai ripari e di imporre alle compagnie che forniscono questo tipo di servizio una serie di adeguamenti obbligatori. In primo luogo tutti gli operatori saranno tenuti ad indicare al cliente varie soglie di consumo tra le quali optare. All'approssimarsi della soglia prescelta, l'utente sarà avvertito tramite uno specifico avviso (un sms, un'email o una finestra di pop-up sul proprio pc) del raggiunfimento del tetto di spesa, del credito residuo, del passaggio ad un'eventuale altra tariffa e del relativo costo. Qualora il cliente non abbia dato, anticipatamente e per iscritto, indiziazioni diverse, una volta superato il tettio massimo, il servizio dovrà essere sospeso. Nel caso in cui la scelta della soglia di consumo non sia avvenuta entro il 31 dicembre 2010, a decorrere dal 1 gennaio 2011 si applicherà automaticamente un limite per traffico dati nazionale di 50 euro per i clienti priivati e 150 euro per i clienti business, fatto salvo il limite di 50 euro previsto dalle norme europee per il traffico dati in roaming nei paesi UE, nonchè un analogo limite di 50 euro per il traffico dati nei paesi extra UE. Gli stessi operatori saranno poi tenuti a fornire mezzi gratuiti e di chiara comprensione per gli utenti, al fine di verificare il volume di traffico effettuato. Il termine massimo concesso agli operatori per adeguarsi a tali direttive è dunque, il primo Gennaio 2011. Il consumatore, dunque, potrà far valere i proprii diritti nelle adeguate sedi, e qualora gli operatori stessi violino le indicazioni sopra elencate.

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VITTORIA PER I CONSUMATORI CONTRO "TRE"- H3G S.P.A.

Ancora un successo per il Codacons Caserta, che ottiene la prima sentenza in Italia contro H3G S.p.A., più comunemente riconosciuta come "tre", per lo storno dei consumi provocati dal roaming effettuato dalle "chiavette" e dai cellulari UMTS.

Il "roaming" è la procedura per la quale una connessione mobile passa da un operatore ad un altro mentre si naviga.

La H3G S.p.A. è stata dunque condannata in sede giudiziaria a stornare gli importi delle bollette che erano collegati alla funzione di roaming delle cosiddette "chiavette" UMTS. Stesso discorso però vale anche per i cellulari abilitati al traffico internet UMTS ed al roaming.

Questo il fatto:

Il Sig. Tizio aveva stipulato un contratto di abbonamento per "chiavetta" UMTS con H3G S.p.A., che, in cambio del pagamento di un canone mensile fisso, abilitava l'utente ad un certo numero di ore di navigazione su internet.

Al Sig. Tizio veniva però richiesto di pagare una bolletta molto più alta rispetto a quanto previsto contrattualmente, perchè egli si era trovato a navigare su internet in "roaming" sotto rete TIM- Telecom Italia Mobile , anzichè sotto rete TRE- H3G S. p.A..

Il Giudice di Pace ha deciso la questione ritenendo illegittime le richieste di pagamento di H3G S.p.A., condannando quest'ultima allo storno delle somme indebitamente pretese e dando piena ragione all'opposizione presentata dal consumatore.

Avv. Maurizio Gallicola

Responsabile Codacons Caserta

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